Lo Statuto delle studentesse e degli studenti

DPR 24 giugno 1998, n. 249
(G.U. n. 175 del 29.07.1998)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l’articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l’articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell’adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

emana
il seguente regolamento:

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art. 1. − Vita della comunità scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, inter-agendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fon-da il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle rela-zioni insegnante studente, contri-buisce allo sviluppo della persona-lità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di respon-sabilità e della loro autonomia in-dividuale e persegue il raggiungi-mento di obiettivi culturali e pro-fessionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di reli-gione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongo-no, quale che sia la loro età e con-dizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2. − Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professio-nale qualificata che rispetti e valo-rizzi, anche attraverso l’orienta-mento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità del-l’apprendimento e valorizza le in-clinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di for-mulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuo-ve la solidarietà tra i suoi compo-nenti e tutela il diritto dello stu-dente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla par-tecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le moda-lità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di pro-grammazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazio-ne, di scelta dei libri e del mate-riale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovaluta-zione che lo conduca ad indivi-duare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione in-fluisca in modo rilevante sull’orga-nizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una con-sultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli stu-denti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed eser-citano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari in-tegrative e tra le attività aggiunti-ve facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e mo-dalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno di-ritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività intercultu-rali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le con-dizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla cre-scita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qua-lità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il so-stegno di iniziative liberamente as-sunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recu-pero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la preven-zione e il recupero della dispersio-ne scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psico-logica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assem-blea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e discipli-nano l’esercizio del diritto di asso-ciazione all’interno della scuola se-condaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svol-gere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte di studenti e delle associa-zioni di cui fanno parte. I regola-menti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro asso-ciazioni.
Art. 3. − Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a fre-quentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impe-gni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del perso-nale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stes-si.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mante-nere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’ar-ticolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad os-servare le disposizioni organizzati-ve e di sicurezza dettate dai rego-lamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad uti-lizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la re-sponsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4. − Disciplina
1. I regolamenti delle singole isti-tuzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferi-mento ai doveri elencati nell’arti-colo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifi-che di ogni singola scuola, le rela-tive sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedi-mento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari han-no finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di respon-sabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nes-suna infrazione disciplinare con-nessa al comportamento può in-fluire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere san-zionata, né direttamente né indi-rettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manife-stata e non lesiva dell’altrui perso-nalità.
5. Le sanzioni sono sempre tem-poranee, proporzionate alla infra-zione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse ten-gono conto della situazione perso-nale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo col-legiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità sco-lastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non supe-riori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo stu-dente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può es-sere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia peri-colo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allonta-namento è commisurata alla gra-vità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si ap-plica, per quanto possibile, il di-sposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l’autorità giudi-ziaria, i servizi sociali o la situazio-ne obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comu-nità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscri-versi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono ap-plicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5.  Impugnazioni
1. Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislati-vo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso da parte de-gli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte al-meno un rappresentante degli stu-denti nella scuola secondaria su-periore e dei genitori nella scuola media.
3. L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell’amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un or-gano di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla con-sulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consi-glio scolastico provinciale, e pre-sieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell’amministrazione scolastica periferica.
Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6. − Disposizioni finali
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle di-sposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa con-sultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è for-nita copia agli studenti all’atto del-l’iscrizione.
3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del si-gillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-tivi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promul-gazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
 Si riporta il testo dell’art. 87, comma 5, della Costituzione:
“Art. 87.
5. Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti”.
 Il testo dell’art. 328 del decreto legislati-vo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vi-genti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è il se-guente:
“Art. 328 (Sanzioni disciplinari).
1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compre-si gli alunni dei licei artistici e degli istituti d’arte, sono stabilite con regolamento, sal-vo quanto disposto dai commi seguenti.
2. La sanzione disciplinare della sospensio-ne fino a quindici giorni prevista dall’art. 19, lettera d), del vigente regolamento ap-provato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientra nella competenza del consi-glio di classe.
3. Le sanzioni disciplinari previste dall’art. 19, lettere e), f), g), h), i), del regolamento richiamato nel comma 2 rientrano nella competenza della giunta esecutiva del con-siglio di istituto. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
4. Contro le decisioni dei consigli di classe e della giunta esecutiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunica-zione, al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del con-siglio scolastico provinciale avente compe-tenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno.
5. Contro le decisioni in materia disciplinare adottate dal preside ai sensi dell’art. 19, lettera c), del regolamento richiamato nel comma 2 è ammesso ricorso entro trenta giorni al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
6. Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c) e seguenti dell’art. 19 del rego-lamento richiamato nel comma 2 i capi di istituto danno immediata notizia al provve-ditore agli studi. Dei provvedimenti discipli-nari di cui alle lettere h) ed i) dell’art. 19 del citato regolamento deve essere data notizia all’albo dell’istituto e nel bollettino ufficiale del Ministero quando, decorso il termine per ricorrere o intervenuta la deci-sione del ricorso, essi siano divenuti defini-tivi.
7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento.
8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femmi-nili dello Stato.
9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, concernenti infrazioni da essi compiute in qualità di convittori o semiconvittori, sono stabilite con regola-mento”.
 Il testo dell’art. 21, commi 1, 2 e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Go-verno per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:
“Art. 21.
1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel pro-cesso di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in mate-ria di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all’intero sistema scolasti-co pubblico in materia di gestione e pro-grammazione definiti dallo Stato, sono pro-gressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l’estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d’arte ed ampliando l’autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi conte-nuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regola-mento è acquisito, anche contemporanea-mente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni par-lamentari. Decorsi sessanta giorni dalla ri-chiesta di parere alle Commissioni, i rego-lamenti possono essere comunque emana-ti. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all’art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
(Omissis).
13. Con effetto dalla data di entrata in vi-gore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui rico-gnizione è affidata ai regolamenti stessi.
Il Governo è delegato ad aggiornare e co-ordinare, entro un anno dalla data di en-trata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e ne-cessarie modifiche”.
 La legge 27 maggio 1991, n. 176, reca: “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciulli, fatta a New York il 20 novembre 1989”.
 Si riporta il testo degli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Te-sto unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
“Art. 104 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) (Promozione e coordi-namento a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione).
1. Il Ministero della pubblica istruzione pro-muove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni deri-vanti dall’alcoolismo, dal tabagismo, dal-l’uso delle sostanze stupefacenti o psico-trope, nonché dalle patologie correlate.
2. Le attività di cui al comma 1 si inquadra-no nello svolgimento ordinario dell’attività educativa e didattica, attraverso l’appro-fondimento di specifiche tematiche nell’am-bito delle discipline curricolari.
3. Il Ministro della pubblica istruzione ap-prova programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di atti-vità da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni sta-tali che si occupano, di prevenzione, re-pressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitaria-mente che attraverso gruppi di lavoro indi-viduati nel decreto istitutivo, deve appro-fondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell’impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazio-ne di massa;
c) dell’incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi even-tualmente anche all’esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative pro-mosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla pre-venzione primaria.
5. Alle riunioni del comitato, quando ven-gono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei co-muni.
6. In sede di formazione di piani di aggior-namento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di pre-venzione delle tossicodipendenze”.
“Art. 105 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) (Promozione e coordi-namento, a livello provinciale, delle iniziati-ve di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media).
1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell’ambito provinciale, la realiz-zazione delle iniziative previste nei pro-grammi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolasti-che nell’esercizio della loro autonomia.
2. Nell’esercizio di tali compiti il provvedi-tore si avvale di un comitato tecnico pro-vinciale o, in relazione alle esigenze emer-genti nell’ambito distrettuale o interdi-strettuale, di comitati distrettuali o interdi-strettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell’educazione alla salute e della preven-zione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie loca-li, nonché esponenti di associazioni giovani-li.
4. All’attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell’autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolasti-che interessate possono avvalersi anche dell’assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d’intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza cor-si di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sani-taria e sui danni derivanti ai giovani dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non-ché sul fenomeno criminoso nel suo insie-me, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fon-di a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all’albo regionale o pro-vinciale da istituirsi a norma dell’art. 116.
6. I corsi statali sperimentali di scuola me-dia per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di soli-darietà sociale e le associazioni iscritti nel-l’albo di cui all’art. 116 entro i limiti numeri-ci e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno fi-nalizzati anche all’inserimento o al reinse-rimento dell’attività lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all’art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell’acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell’albo di cui all’art. 116, a condi-zione che tale personale abbia documen-tatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione asse-gna annualmente ai provveditorati agli stu-di, in proporzione alla popolazione scolasti-ca di ciascuno, fondi per le attività di edu-cazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all’art. 106.
9. L’onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico scientifico di cui all’art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d’anno a decorrere dall’anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l’istituzione e il funzionamento del comitato tecnico scienti-fico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l’attribuzione dei compen-si ai componenti dei comitati stessi”.
“Art. 106 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) (Centri di informazione e consulenza nelle scuole).
Art. 26 (Iniziative di studenti animatori)
1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l’assistenza sociosanitaria ai tossicodi-pendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all’interno delle scuole secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concor-dati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari pre-senti sul territorio. Le informazioni e le con-sulenze sono erogate nell’assoluto rispetto dell’anonimato di chi si rivolge al servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, appro-fondimento ed orientamento sulle temati-che relative all’educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze possono proporre iniziative da realizzare nell’ambito dell’istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall’art. 6, secondo com-ma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle ini-ziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volon-taria”.
 Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazio-ne sociale e i diritti delle persone handicap-pate):
“Art. 12 (Diritto all’educazione e
all’istruzione).
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido.
2. È garantito il diritto all’educazione e al-l’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universita-rie.
3. L’integrazione scolastica ha come obiet-tivo lo sviluppo delle potenzialità della per-sona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre diffi-coltà derivanti dalle disabilità connesse al-l’handicap.
5. All’individuazione dell’alunno come per-sona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della per-sona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’in-segnante operatore psicopedagogico indivi-duato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e pro-gressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolasti-co.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico funzionale è aggior-nato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola me-dia e durante il corso di istruzione secon-daria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all’obbli-go scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica. A tal fine il provve-ditore agli studi, d’intesa con le unità sani-tarie locali e i centri di recupero e di riabi-litazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla isti-tuzione, per i minori ricoverati, di classi or-dinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere am-messi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l’impos-sibilita’ della frequenza della scuola dell’ob-bligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall’autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai do-centi in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l’utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza ac-quisita presso i nosocomi o segua un perio-do di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto”.
“Art. 13 (Integrazione scolastica).
1. L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restan-do quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assisten-ziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli or-gani scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposi-zione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializ-zazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e atti-vità integrative extrascolastiche. Negli ac-cordi sono altresì previsti i requisiti che de-vono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle atti-vità di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecni-co, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche me-diante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell’univer-sità di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
d) l’attribuzione, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi fre-quentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono al-tresì prevedere l’adeguamento dell’organiz-zazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale docente specia-lizzato e di operatori ed assistenti specializ-zati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fer-mo restando, ai sensi del decreto del Presi-dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno me-diante l’assegnazione di docenti specializ-zati.
4. I posti di sostegno per la scuola secon-daria di secondo grado sono determinati nell’ambito dell’organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque en-tro i limiti delle disponibilità finanziarie al-l’uopo preordinate dall’art. 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e se-condo grado sono garantite attività didatti-che di sostegno, con priorità per le iniziati-ve sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno spe-cializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico funzionale e del conseguente piano educativo individua-lizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programma-zione educativa e didattica e alla elabora-zione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
“Art. 14 (Modalità di attuazione
dell’integrazione).
1. Il Ministro della pubblica istruzione prov-vede alla formazione e all’aggiornamento del personale docente per l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione sco-lastica degli studenti handicappati, ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell’università e della ricer-ca scientifica e tecnologica di cui all’art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Mini-stro della pubblica istruzione provvede al-tresì:
a) all’attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio al-meno dalla prima classe della scuola se-condaria di primo grado;
b) all’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell’articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programma-zione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordi-ni e gradi di scuola, consentendo il com-pletamento della scuola dell’obbligo anche si-no al compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, con deli-berazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all’art. 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di inter-classe, può essere consentita una terza ri-petenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializ-zazione di cui all’art. 4 della legge 19 no-vembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all’insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la defini-zione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all’integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell’art. 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazio-ne conseguito ai sensi del predetto art. 4 deve essere specificato se l’insegnante ha sostenuto gli esami relativi all’attività didat-tica di sostegno per le discipline cui il di-ploma stesso si riferisce nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l’attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata leg-ge n. 341 del 1990, comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegna-menti facoltativi attinenti all’integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il di-ploma di laurea per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all’art. 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990, costituisce titolo per l’ammissione ai concorsi per l’attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relati-vi, individuati come obbligatori per la pre-parazione all’attività didattica di sostegno, nell’ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell’art. 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L’insegnamento delle discipline facoltati-ve previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può es-sere impartito anche da enti o istituti spe-cializzati all’uopo convenzionati con le uni-versità, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi con-trolli. I docenti relatori dei corsi di specializ-zazione devono essere in possesso del di-ploma di laurea e del diploma di specializ-zazione.
5. Fino alla prima applicazione dell’art. 9 della citata legge n. 341 del 1990, relati-vamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, a 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all’art. 65 della leg-ge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L’utilizzazione in posti di sostegno di do-centi privi dei prescritti titoli di specializza-zione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), possono preve-dere lo svolgimento di corsi di aggiorna-mento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati”.
“Art. 15 (Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica).
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da:
un ispettore tecnico nominato dal provve-ditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell’art. 14, decimo com-ma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti desi-gnati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicap-pate maggiormente rappresentative a li-vello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servi-zi, familiari e studenti con il compito di col-laborare alle iniziative educative e di inte-grazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 han-no compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la con-clusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’inte-grazione degli alunni in difficoltà di appren-dimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono an-nualmente una relazione da inviare al Mini-stro della pubblica istruzione ed al presi-dente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40”.
“Art. 16 (Valutazione del rendimento
e prove d’esame).
1. Nella valutazione degli alunni handicap-pati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualiz-zato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività in-tegrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell’obbligo sono predispo-ste, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispon-denti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendi-mento iniziali.
3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendi-mento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli au-sili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni handi-cappati è consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa col docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio dipartimentale”.
 Il testo dell’art. 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è il seguente:
“Art. 36 (Istruzione degli stranieri.
Educazione interculturale).
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L’effettività del diritto allo studio è ga-rantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appo-siti corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le diffe-renze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleran-za; a tale fine promuove e favorisce inizia-tive volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realiz-zazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rileva-zione dei bisogni locali e di una program-mazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stra-nieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli in-terventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l’accoglienza degli stranieri adulti rego-larmente soggiornanti mediante l’attivazio-ne di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di prove-nienza al fine del conseguimento del titolo dell’obbligo o del diploma di scuola secon-daria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazio-ne internazionale in vigore per l’Italia.
6. Con regolamento adottato ai sensi del-l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonché i corsi di forma-zione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l’adat-tamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell’inserimento scolasti-co, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l’iscrizione e l’insegna-mento nelle classi degli stranieri provenienti dall’estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l’attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5”.  Il D.P.R. 10 otto-bre 1996, n. 567, reca: “Regolamento re-cante la disciplina delle iniziative comple-mentari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”.
 Il testo dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’atti-vità di Governo e ordinamento della Presi-denza del Consiglio dei Ministri), è il se-guente:
“Art. 17 (Regolamenti).
1. Con decreto del Presidente della Repub-blica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere ema-nati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legi-slativi;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di prin-cipio, esclusi quelli relativi a materie riser-vate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comun-que riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali)”.
Nota all’art. 5:
 Per il testo dell’art. 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda in note alle premesse.
Nota all’art. 6:
 Si riporta il testo del capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione):
“Delle punizioni disciplinari.
19. Agli alunni che manchino ai doveri sco-lastici, od offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:
a) ammonizione privata o in classe;
b) allontanamento dalla lezione;
c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni;
d) sospensione fino a quindici giorni;
e) esclusione dalla promozione senza esa-me o dalla sessione di primo esame;
f) sospensione fino al termine delle lezioni;
g) esclusione dallo scrutinio finale e da en-trambe le sessioni di esame;
h) espulsione dall’istituto;
i) espulsione da tutti gli istituti del Regno.
20. Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustifi-cate, si infliggono le punizioni di cui alle lettere a) e b).
Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si infliggono le punizioni di cui alle lettere c) e d).
Per offese al decoro personale, alla religio-ne e alle istituzioni si infliggono le punizioni di cui alle lettere d), e) e f).
Per offese alla morale e per oltraggio al-l’istituto o al corpo insegnante si infliggono le punizioni di cui alle lettere g), h), e i).
Nei casi previsti dai tre commi precedenti, qualora concorrano circostanze attenuanti, e avuto riguardo al profitto e alla prece-dente condotta, può essere inflitta la puni-zione di grado inferiore a quello rispettiva-mente stabilito.
In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità o abbiano carattere col-lettivo, può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore.
21. L’alunno che incorra nelle punizioni di cui alle lettere d) e seguenti dell’art. 19 perde il beneficio dell’esonero dalle tasse.
La sospensione fino al termine delle lezioni importa l’esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame.
L’esclusione dallo scrutinio o da entrambe le sessioni di esame importa la sospensione fino al termine delle lezioni.
L’alunno espulso dall’istituto non è ammes-so, per l’anno scolastico in corso e per quello successivo, in alcun istituto Regio o pareggiato per frequentarne le lezioni o per sostenervi esami, e, non può essere riam-messo all’istituto in cui la punizione fu in-flitta se non previa deliberazione favorevole del Collegio dei professori.
L’espulsione da tutti gli istituti del Regno ha effetto per tre anni, e importa, per sempre, il divieto di inscriversi e di presentarsi ad esami nell’istituto in cui la punizione fu in-flitta.
22. Le punizioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 19 sono inflitte dal professore; quella di cui alla lettera c) è inflitta dal pre-side, quella di cui alla lettera d) dal Consi-glio di classe.
Le altre punizioni vengono deliberate dal Collegio dei professori su proposta del pre-side o del Consiglio di classe.
Qualora sia proposta l’applicazione delle punizioni di cui alle lettere h) e i), il Colle-gio dei professori, negli istituti di doppio grado, si adunerà in seduta plenaria.
L’autorità competente ad infliggere puni-zioni di un dato grado può sempre inflig-gere quelle di grado inferiore.
23. Le punizioni di cui alle lettere a), e), g), h) e i) possono essere pronunciate anche per mancanze commesse durante le ses-sioni di esame o nell’intervallo fra le mede-sime.
In tal caso esse sono inflitte, rispettiva-mente, dal presidente o dalla Commissione di esame, e sono applicabili anche a candi-dati provenienti da scuola privata o pater-na.
24. Delle punizioni di cui alle lettere c) e seguenti dell’art. 19 deve essere data co-municazione al padre, o a chi ne fa le veci.
Della sospensione superiore a tre giorni e delle punizioni di cui alle lettere d) e se-guenti deve essere fatta menzione nella pagella scolastica”.