Responsabilità dell’albergatore

Adeguamento alla Convenzione Europea di Parigi delle norme che regolano la responsabilità dell’albergatore

Modifiche apportate al Codice Civile

Legge 10 Giugno 1978, n. 316

Articolo 1783: RESPONSABILITà PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;
2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;
3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.

Articolo 1784: RESPONSABILITà PER LE COSE CONSEGNATE E OBBLIGHI DELL’ALBERGATORE
La responsabilità dell’albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare. L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte – valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Articolo 1785: LIMITI DI RESPONSABILITA’
L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.

Articolo 1785 BIS: RESPONSABILITà PER COLPA DELL’ALBERGATORE
L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari.

Articolo 1785 TER: OBBLIGO DI DENUNCIA DEL DANNO
Fuori del caso previsto dall’articolo 1785 bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.

Articolo 1785 QUATER: nullità
Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore.

Articolo 1785 QUINQUIES: LIMITI DI APPLICAZIONE
Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, nè agli animali vivi.